Con l’entrata in vigore, il 29 luglio 2009, dell’art. 42 della Legge Comunitaria 2008 (Legge n. 88 del 07 luglio 2009), viene modificato l’art. 2250 del codice civile che prescrive le informazioni che obbligatoriamente devono essere indicate negli atti e nella corrispondenza delle società iscritte al Registro delle Imprese.
Più in generale per “atto” della società si intende qualsiasi documento scritto da essa emanato o proveniente (come ad es. le delibere sociali, i depliant informativi, ecc.) mentre per corrispondenza si intende qualsiasi comunicazione scritta indirizzata ad un destinatario esterno specifico (come ad es. le fatture, la carta da lettere, i documenti di trasporto, ecc.).
In premessa si ricorda che tali informazioni minimali sono diverse a seconda della natura giuridica della società.
In caso di società di persone, negli atti e nella corrispondenza, oltre alla denominazione (ragione sociale) deve essere indicato:
1. La sede della società;
2. L’ufficio del Registro delle Imprese presso la quale risulta iscritta ed il relativo numero di iscrizione;
3. L’eventuale stato di liquidazione della società.
Tale previsione si ritiene applicabile anche alle società semplici, dal momento che, a seguito del D.P.R. 581/1995, art. 11, è ora prevista l’iscrivibilità in una apposita sezione del Registro delle Imprese.
In caso di società di capitali, negli atti e nella corrispondenza, oltre alla denominazione (ragione sociale) deve essere indicato:
1. La sede della società;
2. L’ufficio del Registro delle Imprese presso la quale risulta iscritta ed il relativo numero di iscrizione;
3. Il capitale sociale indicandone la misura effettivamente versata come risultante dall’ultimo bilancio.
4. L’eventuale stato di liquidazione della società.
5. L’eventuale stato di “società unipersonale”.
L’art. 42 della L. 88/2009 ha introdotto l’obbligo per le sole società di capitali, di pubblicare le medesime informazioni anche nei loro siti web.
In caso di omessa pubblicazione delle informazioni legali richieste negli atti, nella corrispondenza, e nel sito web della società, si applicano le sanzioni già previste dall’art. 2630 C.C. per l’omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, con un minimo di €. 206 ad un massimo di €. 2065 per ogni amministratore (socio amministratore per le società di persone e ciascun componente l’organo di amministrazione per le società di capitali).
A disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo cordiali saluti.
Il team di Infotech





